Art. 16.
(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei comuni e delle province).

      1. Le attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1o gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle regioni, anche nel caso in cui talune tra esse rientrino in materie assegnate alla competenza legislativa delle regioni. L'importo del finanziamento a carico del bilancio dello Stato è determinato secondo i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.
      2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni esercitate, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.
      3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

 

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